Comitato Regionale Lombardia
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Regolamento Tecnico Arbitri

Arbitri Regione Lombardia

Art. 1 - Definizione

L'arbitro è responsabile del rispetto da parte degli organizzatori, atleti, e quanti hanno accesso al campo di gara, dei regolamenti e delle disposizioni federali. I compiti specifici degli arbitri e degli altri ufficiali di gara sono definiti dal Regolamento Tecnico di Tiro, dal Regolamento Sportivo dal presente regolamento

Art. 2 - Qualifiche

2.1 La FITARCO riconosce le seguenti qualifiche arbitrali:
a) Arbitro di I livello
b) Arbitro Nazionale
c) Arbitro Internazionale

2.2 La FITARCO riconosce inoltre le seguenti qualifiche:
a) Direttore dei Tiri

Art. 3 - Arbitro di I livello

3.1 Per l'acquisizione della qualifica di Arbitro di I livello è necessario essere tesserati FITARCO da almeno due anni, aver compito il 18° anno di età, aver partecipato ad uno specifico corso indetto dalla FITARCO ed averne superato l'esame finale. Per essere ammessi, i richiedenti devono al momento dell'iscrizione al corso, essere in possesso della certificazione d'idoneità agonistica rilasciata dai centri di medicina sportiva.  Sarà titolo preferenziale per l'ammissione al corso, il possesso della qualifica di Direttore dei Tiri.

3.2 I corsi per Arbitro di I livello, si svolgono sotto la responsabilità tecnica della Commissione Arbitri, secondo programmi e linee guida da questi definiti e saranno tenuti a livello centrale e/o a livello regionale/zonale. La Commissione Arbitri dovrà assicurare la presenza di almeno un proprio componente, qualora il corso si tenga a livello regionale/zonale, sia nel corpo docente, sia nella commissione d'esame finale. Gli esaminatori dovranno possedere la qualifica minima d'Arbitro Nazionale.

3.3 La qualifica d'Arbitro di I livello è conferita dalla Commissione Arbitri e sottoposta a ratifica del Consiglio Federale.

3.4 Quando l'Arbitro di I livello, è impegnato in gare di calendario nazionale, sarà redatto, nel suo primo anno d'attività, un rapporto da parte del Presidente della Giuria, che sarà inoltrato alla Commissione Arbitri.

3.5 La partecipazione ai corsi per arbitri, è subordinata alla richiesta che deve essere presentata alla Fitarco per il tramite del comitato di appartenenza in rapporto alle esigenze arbitrali della regione d'appartenenza.

Art. 4 - Arbitro Nazionale

4.1 Per l'acquisizione della qualifica d'Arbitro Nazionale è necessario essere tesserati FITARCO, essere in possesso della qualifica d'Arbitro di I livello da almeno due anni, avere effettivamente svolto l'attività d'Arbitro in gare anche di calendario Nazionale, aver partecipato ai seminari d'aggiornamento indetti dalla Fitarco. Dovranno essere presi in considerazione i giudizi espressi sul candidato, dai presidenti delle giurie e dei Responsabili Regionali/Zonali competenti.

4.2 La qualifica d'Arbitro Nazionale, su richiesta del Responsabile Zonale, è conferita dalla Commissione Arbitri e sottoposta a ratifica del Consiglio Federale.

4.3 Quando l'Arbitro Nazionale è impegnato in gare di calendario nazionale o internazionale, durante il primo anno dal conseguimento della qualifica, sarà redatto un rapporto da parte del Presidente della Giuria sulla sua attività, che sarà inoltrato alla Commissione Arbitri.

Art. 5 - Arbitro Internazionale

5.1 Per essere ammessi al corso per arbitro internazionale, gli interessati dovranno presentare richiesta alla Fitarco. La Commissione Arbitri dovrà esprimere parere in merito. Per essere ammessi al corso d'Arbitro Internazionale indetto dalla Fita, è necessario essere tesserati FITARCO, essere in possesso della qualifica d'Arbitro Nazionale da almeno due anni, aver superato il percorso formativo indetto dalla FITA.

5.2 La qualifica d'Arbitro Internazionale è riconosciuta dalla Commissione Arbitri e sottoposta a ratifica del Consiglio Federale.

Art. 6 - Direttore dei Tiri

6.1 Per l'acquisizione della qualifica di Direttore dei Tiri è necessario essere tesserati FITARCO da almeno due anni, aver compiuto il 18° anno d'età, aver partecipato ad uno specifico corso indetto dal Comitato Regionale e averne superato l'esame finale.

6.2 La partecipazione ai corsi per direttore dei tiri, è subordinata alla richiesta che deve essere presentata al Comitato Regionale competente per il tramite della società di appartenenza.

6.3 I corsi per Direttore dei Tiri, si svolgono sotto la responsabilità tecnica del Responsabile Zonale Arbitri competente per il territorio, secondo programmi e linee-guida definiti dalla Commissione Arbitri.

6.4 La qualifica di Direttore dei Tiri è conferita dal Responsabile Zonale Arbitri, ratificata dalla Commissione Arbitri e dal Consiglio federale.

6.5 I compiti dei direttori dei tiri sono definiti dai regolamenti Sportivo e Tecnico di Tiro.

Art. 7 Elenchi

7.1 Gli elenchi dei tesserati in possesso delle qualifiche di cui al precedente art. 2 sono:a) degli arbitri, suddiviso per qualifiche arbitrali:b) dei direttori dei tiri;

7.2 Gli elenchi sono predisposti ed aggiornati annualmente dalla Commissione Arbitri, di concerto con la Segreteria Federale.

7.3 L'iscrizione agli elenchi degli arbitri è subordinata al possesso della corrispondente qualifica e all'avere effettivamente svolto nell'anno solare precedente, attività inerente alla qualifica posseduta.

7.4 La Commissione Arbitri può sospendere l'iscrizione all'elenco per quei tesserati che dimostrino responsabilità grave nell'erronea applicazione dei regolamenti. Il reinserimento potrà essere disposto solo dopo il superamento di un esame colloquio presso la Commissione Arbitri. In caso d'esito negativo sarà proposta al Consiglio Federale l'esclusione dell'arbitro dall'elenco.

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